Come funziona la costituzione di una società con un conferimento in natura?
Una guida ai requisiti e alle procedure per la fondazione di una società con conferimenti in natura in Svizzera.
Costituzione d'impresa. Semplice. Online.
Nel caso di un conferimento non in contanti, il capitale da apportare non è in forma di contanti ma attraverso il conferimento di proprietà, crediti o altre attività. Il depositante riceve in cambio azioni o azioni ordinarie. Se il valore delle attività conferite supera il capitale da versare, l'importo in eccesso può essere accreditato al socio conferente come credito.
L'atto costitutivo deve specificare l'oggetto, la sua valutazione, il nome del conferente e le azioni o quote ordinarie a cui ha diritto. I fondatori devono inoltre confermare per iscritto che tutti i conferimenti in natura sono menzionati nell'atto costitutivo e confermare l'adeguatezza della loro valutazione.
Al fine di garantire che il capitale sia versato solo parzialmente o addirittura in modo fittizio attraverso il conferimento di beni privi di valore o sopravvalutati, è necessaria una verifica della costituzione da parte di un revisore contabile abilitato. Solo nel caso in cui venga rilevata una società con attività e passività obbligata alla revisione ordinaria, la revisione di costituzione deve essere effettuata da un esperto di revisione autorizzato.
Requisiti per il conferimento in natura
Affinché un bene possa essere conferito in natura, deve avere un valore di mercato ed essere capitalizzabile secondo i principi di una corretta contabilità. Di conseguenza, tutti i beni trasferibili che possono essere iscritti in bilancio possono generalmente essere considerati un sostituto economico di un conferimento in denaro. In caso di dubbio, si deve prendere in considerazione il valore del bene dal punto di vista dell'azienda. Infine, la sostanza del conferimento deve essere realizzabile in modo da garantire il credito dei creditori.
In sintesi, per un conferimento in natura si possono individuare i seguenti requisiti:
- Validità o capitalizzabilità: possono essere presi in considerazione solo i beni che hanno un certo valore e che possono essere iscritti all'attivo del bilancio.
- Deve essere possibile per l'azienda acquisire diritti (trasferibilità): Affinché la società possa acquisire un conferimento in natura, deve essere possibile trasferire il bene in questione al patrimonio della società al momento della costituzione o dell'aumento di capitale. Di conseguenza, non devono esistere ostacoli legali al trasferimento (ad esempio, un divieto contrattuale di cessione).
- Disponibilità (o diritto incondizionato di iscrizione, ad esempio nel registro fondiario): La società deve poter disporre immediatamente e incondizionatamente del bene in questione una volta iscritto nel registro delle imprese.
- Realizzabilità: la società deve essere in grado di trasferire il bene a terzi. Questo aspetto è particolarmente importante in caso di scioglimento della società. L'attività conferita deve essere realizzabile per poter fungere da substrato di passività per i creditori della società. La realizzabilità presuppone l'esistenza di un mercato almeno limitato. Inoltre, il trasferimento dell'attività deve essere legalmente consentito e valido.
I beni in natura adatti sono, ad esempio
- Beni mobili
- Terreni (in particolare immobili/condomini)
- Locazioni
- Azioni, azioni ordinarie di una società a responsabilità limitata
- Attività con attività e passività
- Brevetti, marchi, diritti d'autore (ad es. software)
Non sono ammissibili al contributo, ad esempio
- Crediti futuri (ad esempio, polizze di assicurazione sulla vita)
- Diritti altamente personali (ad es. diritti di abitazione)
- Oggetti di scarso valore (ad es. forniture per ufficio)
- Componenti di un immobile
- Diritti di partecipazione in una società in nome collettivo
- “Competenza”/conoscenze/abilità di un fondatore
Dichiarazione di stampa
Per sicurezza, gli uffici del registro delle imprese e i revisori dei conti richiedono ai fondatori di confermare nella “dichiarazione di stampa” che non vengono conferiti beni materiali diversi da quelli menzionati nello statuto. Per evitare che il capitale venga versato solo in parte o addirittura in modo fittizio attraverso il conferimento di beni privi di valore o sopravvalutati, è necessaria una verifica della fondazione da parte di un revisore contabile abilitato. I nostri avvocati e fiduciari saranno lieti di condurre la vostra costituzione. In qualità di revisori autorizzati, possiamo anche verificare i vostri contributi in natura. Richiedete un preventivo online o fissate una consulenza.